Articolo 43.
(Qualità e valutazione dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici).

        1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1999, n. 286, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano reca anche linee guida per l'adozione, da parte delle amministrazioni interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di sistemi di misurazione della qualità dei servizi resi all'utenza.